Statuto

Articolo 1
E’ costituito dal 1983 il gruppo Umbro dei Giornalisti Sportivi (GUGS) nell’ambito dell’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI) gruppo di specializzazione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI). Il GUGS opera nel rispetto dello Statuto dell’USSI nazionale in base alle indicazione dell’art. 4 dello statuto stesso.
Articolo 2
Il GUGS nasce nel territorio di competenza dell’Associazione regionale della Stampa Umbra (ASU) ed è composto da giornalisti professionali e giornalisti collaboratori iscritti all’ASU, secondo i requisiti richiesti.
Articolo 3
Il GUGS è senza fini di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione, di sesso o di razza e ha per scopo di riunire i giornalisti che diano una prevalente prestazione professionale nello specifico settore del giornalismo sportivo, promuovendo, disciplinando e garantendo la coesione e la solidarietà dei suoi aderenti, sia in sede professionale che sindacale.
Il GUGS opera per il massimo riconoscimento e per la massima crescita del giornalismo sportivo, e per la migliore tutela di tutti i giornalisti sportivi, anche promuovendo, a tal fine, l’aggiornamento tecnico professionale dei propri iscritti e il loro arricchimento culturale.
Il GUGS è impegnato inoltre a sostenere attivamente le iniziative della FNSI e delle AARRSS – di queste procurandosi il patrocinio e la tutela, quando del caso – a difesa dei principi del patto federativo e a tutela della dignità professionale, anche a mezzo della corretta applicazione del contratto collettivo nazionale relativo al lavoro giornalistico.
Fra i suoi obiettivi preminenti si pongono, tra gli altri, la promozione e il sostegno di ogni iniziativa ritenuta utile al processo di potenziamento dello Sport in tutte le sue componenti, con riferimento ad una moderna concezione dello Sport stesso quale strumento di sviluppo e di emancipazione sociale.
Articolo 4
Il GUGS è regolarmente costituito con l’adesione e la presenza di almeno quindici iscritti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7 del presente Statuto, dei quali almeno dieci giornalisti professionali.
Per una più appropriata azione di rappresentanza, il Gruppo può organizzarsi in sezioni provinciali distaccate su richiesta o presenza di dieci iscritti, dei quali almeno sette giornalisti professionali.
Articolo 5
I giornalisti sportivi stranieri, che vivono anche temporaneamente in Italia per motivi di lavoro, possono iscriversi al GUGS, secondo il Regolamento del Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 6
Il Gruppo, nell’ambito regionale, pur tenuto a coordinarsi con l’obiettivo, tra gli altri, della massima correttezza e trasparenza del bilancio, è funzionalmente, organizzativamente e amministrativamente autonomo. Opera, comunque, in modo da non violare Statuti e Regolamenti della FNSI e la normativa dell’Unione Nazionale operando nel pieno rispetto del suo Statuto e delle delibere del suo Consiglio Direttivo.
Articolo 7
Possono essere associati all’USSI esclusivamente i giornalisti professionali e i giornalisti collaboratori regolarmente iscritti ai rispettivi elenchi della FNSI attraverso l’Asu e che esercitano continuativamente e/o prevalentemente l’attività di giornalista sportivo da almeno due anni.
Il vaglio dei titoli per l’iscrizione al Gruppo è devoluto al Consiglio Direttivo il quale potrà richiedere la idonea documentazione.
Articolo 8
Ogni socio ha diritto a partecipare alle assemblee, secondo le norme statutarie e regolamentari, partecipando all’attività ufficiale dell’USSI. Tutti i soci, se in possesso dei requisiti richiesti dalle norme statutarie e regolamentari, possono concorrere alle cariche sociali. Ogni socio è tenuto ad osservare lo statuto, così come approvato, nonché i regolamenti dell’USSI emanati od emanandi. Ciascun socio è tenuto a dare attuazione alle
deliberazioni e decisioni degli organi associativi, adottati nel rispetto della specifiche sfere di competenza, oltre che ad adempiere agli obblighi, anche di carattere economico, secondo le norme e le disposizioni sociali.
Articolo 8.1 Le votazioni per il rinnovo degli organismi direttivi ed in generale quelle che coinvolgono l’assemblea  possono svolgersi, se opportuno, anche in modalità telematica.
Articolo 9
Sono organi del Gruppo regionale:
a) l’Assemblea regionale;
b) il Consiglio direttivo regionale;
c) il Consiglio di presidenza regionale;
d) il Presidente Regionale;
e) il Collegio dei Revisori.
Articolo 10
L’Assemblea elegge a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo regionale. Sono escluse le deleghe e ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a tre quarti (calcolati per difetto) dei posti cui provvedere esclusivamente nelle categorie di appartenenza. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri, di cui 6 professionali e 3 collaboratori.
Sono elettori tutti gli iscritti al Gruppo regionale da almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea e in regola con il pagamento delle quote sociali al momento delle votazioni. Sono eleggibili i soci professionali e collaboratori in regola con le quote stesse almeno fino a tre mesi prima della data fissata per le elezioni. Possono essere istituiti per le elezioni dei seggi provinciali.
Vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione al Gruppo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano per iscrizione all’Albo e, infine, quello più anziano per età.
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da due Vice presidenti, dal Segretario e da cinque Consiglieri. Del Consiglio Direttivo Regionale fanno parte di diritto, ma con parere consultivo, il rappresentante della FNSI designato dall’ASU, gli eventuali fiduciari provinciali, gli eventuali presidenti onorari, il presidente e i consiglieri nazionali iscritti al gruppo.
Non può far parte del Consiglio Direttivo il socio che rivesta cariche in altro Gruppo di specializzazione riconosciuto dalla FNSI.
Il Consiglio Direttivo Regionale opera nell’ambito delle direttive dell’assemblea per il raggiungimento degli scopi istituzionali e funzionali dell’USSI; approva i bilanci di previsione e i consuntivi di esercizio.
Nella sua prima riunione – convocata dal consigliere che ha ottenuto più voti – il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente. Per le prime tre votazioni è necessaria la maggioranza dei due terzi del Consiglio; nelle votazioni successive è sufficiente la metà più uno dei componenti del Consiglio (5). II Consiglio Direttivo elegge poi, tra i suoi componenti, i due vice presidenti, di cui uno indicato come vicario, e il segretario-tesoriere.
Se il Consiglio elegge un presidente professionale, almeno uno dei due vicepresidenti dovrà essere collaboratore, o viceversa.
Le cariche di Presidente Regionale e di Consigliere Regionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica del Direttivo Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Regionale indice le riunioni con almeno una settimana di preavviso attraverso le convocazioni dirette e laddove possibile con pubblicazione della convocazione.
II Consiglio Direttivo è regolarmente insediato con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità dei voti quello del presidente o di chi ne fa le veci diventa determinante. Non è consentita la delega del voto.
Il Presidente può ammettere ai lavori del Consiglio Direttivo, per consultazione e per la trattazione di specifici argomenti, e per il tempo limitato alla trattativa degli argomenti medesimi, estranei al Consiglio.
In caso di assenza non giustificata di un consigliere per tre riunioni, anche non consecutive, il Consiglio Regionale può procedere alla sua sostituzione in base all’ordine dei non eletti. Altrettanto dicasi in caso di dimissioni o morte di uno o più Consiglieri.
Articolo 12
Il Presidente rappresenta il Consiglio Direttivo Regionale legalmente nelle sedi e nelle giurisdizioni consentite all’USSI, compatibilmente cioè con la superiore autorità e rappresentatività della FNSI, e nell’ambito operativo territoriale.
E’ l’esecutore delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Regionale che convoca almeno sei volte l’anno e quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti. Se non vi provvede con la periodicità predetta o sollecitamente dopo ricevutane richiesta, uno dei vice presidenti può a lui sostituirsi e convocare in sua vece il Consiglio Direttivo Regionale.
Il Presidente o chi per esso, fissa l’O.d.G. dei lavori consiliari ed è tenuto ad inserire nell’ O.d.G. argomenti indicati anche da un solo consigliere con richiesta motivata e fatta pervenire almeno otto giorni prima della riunione.
Articolo 13
Il Presidente, i vice presidente e il segretario-tesoriere costituiscono il Comitato di Presidenza. Ad esso il Consiglio Direttivo Regionale può delegare, ai fini di immediata esecutività e realizzazione, proprie funzioni, massime per l’attuazione di deliberazioni consiliari. In situazioni di particolare urgenza, il Comitato esercita i poteri deliberanti che sono propri del Consiglio Direttivo Regionale riferendone a quest’ultimo nella prima seduta consiliare, per la necessaria ratifica.
Il Comitato di Presidenza predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alle verifiche ed alle approvazioni previste dall’articolo 18.
Articolo 14
L’assemblea del gruppo regionale elegge a scrutinio segreto – a maggioranza – il Collegio dei Revisori formato da due giornalisti professionali e da un giornalista collaboratore che non ricoprano la stessa carica presso la FNSI o in altro Gruppo di specializzazione riconosciuto dalla FNSI. I soci del gruppo regionale eleggono inoltre un supplente professionale e un supplente collaboratore destinati a sostituire il revisore effettivo della stessa categoria di appartenenza, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
Il Collegio dei Revisori nomina nella sua prima riunione, convocata dal membro che ha ottenuto più voti , il proprio Presidente, scegliendolo fra gli eletti.
Il Presidente del Collegio dei Revisori partecipa di diritto, ma senza facoltà di voto, alle sedute del Consiglio Regionale, dove ha peraltro la facoltà di far iscrivere a verbale proprie dichiarazioni sugli argomenti in corso di deliberazione.
I Revisori vigilano sulla regolare tenuta dell’amministrazione e della contabilità del Gruppo, oltre che sull’osservanza degli adempimenti eventualmente disposti da norme di legge. II Presidente dei Revisori presenta all’Assemblea Regionale una relazione sull’andamento della gestione. Il Collegio dei Revisori verifica il rendiconto consuntivo predisposto dal Comitato di Presidenza e redige la relazione accompagnatoria.
Articolo 15
La Commissione Verifica Poteri è composta all’interno della Commissione elettorale sotto la responsabilità del presidente di suddetta commissione – all’atto dell’insediamento – la Commissione provvede ad eleggere a maggioranza il presidente ed eventualmente un segretario. I componenti della Commissione Verifica Poteri non potranno essere candidati a nessuna carica elettiva nell’ambito del Gruppo.
Articolo 16
Per qualsiasi controversia gli iscritti al GUGS si rimettono in primo grado al Collegio dei Probiviri dell’ASU e, in secondo grado, al Collegio Nazionale della FNSI.
Articolo 17
Il Fondo comune è costituito:
a) dalle quote di partecipazione degli iscritti al Gruppo;
b) da tutti i beni mobili e immobili appartenenti al Gruppo;
e) dai contributi degli iscritti e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.
Articolo 18
L’esercizio del Gruppo si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 28 febbraio il Comitato di Presidenza predispone i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo per l’approvazione. Successivamente: entro il 31 di marzo presenta il bilancio consuntivo alla verifica del Collegio dei Revisori dei conti ed entro il 31 maggio all’approvazione dell’ Assemblea.
Qualora l’assemblea non approvasse il bilancio consuntivo, nel caso la mancata approvazione dello stesso fosse originata da una deliberazione assunta con la metà più uno dei voti spettanti a tutti gli associati, si avrà la decadenza immediata del consiglio direttivo e del presidente cui sarà demandata l’ordinaria amministrazione sino alla convocazione dell’assemblea straordinaria.
In ogni caso i bilanci consuntivi e preventivi redatti negli anni successivi a ciascuna assemblea regionale devono restare depositati presso la sede del GUGS nei quindici giorni che precedono la data della nuova Assemblea regionale.
Eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o altre disponibilità non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della unione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.
In caso di scioglimento dell’GUGS, per qualunque causa, il suo patrimonio sarà devoluto obbligatoriamente ad altre Associazioni con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito il parere di eventuali organismi di controllo e sempre salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
Articolo 19
Il Consiglio Direttivo Regionale nomina nel proprio ambito i rappresentanti con funzioni di collegamento tra il GUGS e l’ASU e con eventuali organi professionali, con Enti governativi o sportivi, così come qualunque altra Autorità o Istituzione con le quali ravvisasse opportuno il collegamento.
Articolo 20
La sede istituzionale del GUGS è presso la sede dell’ASU. Tuttavia il Consiglio Direttivo Regionale del GUGS su indicazione del Presidente, può stabilire una sede operativa diversa per esigenze di natura funzionale indicando anche la sede fiscale del Gruppo.
Articolo 21
Le cariche sono rinnovabili e hanno durata quadriennale. Le cariche non danno diritto a compenso di sorta, a nessun titolo, ma soltanto al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute da un eletto nell’esecuzione di uno specifico mandato affidatogli dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo Regionale. Il consiglio direttivo, può comunque disporre eventuali contributi a favore dei consiglieri che nell’espletamento del loro mandato sostengono spese di viaggio.
Qualora un Consigliere collaboratore nel corso del suo mandato sostenga con esito positivo l’esame professionale verrà sostituito dal primo dei non eletti tra i collaboratori e potrà essere cooptato tra i consiglieri professionali senza diritto di voto.
Il Presidente può restare in carica al massimo per due mandati consecutivi a decorrere dalla prima assemblea elettiva successiva all’approvazione del presente statuto.
In caso di impedimento o di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo Regionale elegge, entro tre mesi, il nuovo Presidente. Il Presidente così eletto resta in carica sino alla normale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Regionale. In attesa della elezione del nuovo Presidente, la guida del Consiglio Direttivo Regionale e la responsabilità di gestione è affidata al Vice Presidente vicario.
Il consiglio decade nel momento in cui vengono meno dalla carica la maggioranza dei consiglieri.
Articolo 22
Il Consiglio direttivo Regionale stabilisce ogni anno la quota associativa e deve versarne la parte relativa all’USSI Nazionale entro il 30 aprile di ogni anno.
Articolo 23
L’iscritto decade da socio per uno dei seguenti motivi:
a) dimissioni;
b) abbandono della specifica attività di giornalista sportivo da almeno due anni;
c) sopravvenuta assenza dei requisiti di cui all’art. 7;
d) morosità.
Per i casi previsti ai punti b) e c) la decadenza non opera per il socio che abbia fatto parte dell’USSI da almeno quindici anni e per il socio collocato in quiescenza, i quali conservano pertanto la qualifica di socio ordinario.
Articolo 24
Il GUGS si dà il proprio Statuto, formulato in termini compatibili con quello dell’Unione Nazionale e quello dell’ASU. Lo Statuto Regionale, eventuali modifiche e integrazioni, è deliberato dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei votanti.
Articolo 25
Il GUGS si scioglie con deliberazione presa a maggioranza dei due terzi dei voti nell’Assemblea competente.
Articolo 26
Per quanto non disposto dal presente Statuto operano le norme della Legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti e quelle statutarie della FNSI e dell’ASU.

Perugia – Assemblea straordinaria del 9-XI-2003